Art. 24.
(Entrata in vigore e norme finali).

      1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le attività di sicurezza non sottoposte a licenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre i sei mesi successivi.
      3. Gli atti autorizzativi e le iscrizioni rilasciati in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo, che è disposto con le modalità previste dalla presente legge e dal regolamento di attuazione. È diritto di tutti i soggetti in servizio aventi i requisiti e in possesso dei decreti di nomina di essere iscritti con decorrenza immediata nel registro. I provvedimenti di attuazione dei registri previsti dalla presente legge provvedono a disciplinare l'iscrizione nei medesimi registri dei soggetti già in possesso di autorizzazioni, licenze, approvazioni o nulla osta, rilasciati ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se privi del titolo di studio o delle

 

Pag. 32

qualificazioni professionali richiesti dalla medesima legge.
      4. Al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito dal titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti della presente legge, il Ministro dell'interno può, con propri decreti, da emanare sentita la Commissione, stabilire, per non oltre un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, speciali condizioni per il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e sicurezza o di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni o di nuove agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.
      5. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione, il Ministro dell'interno può impartire le disposizioni e le direttive occorrenti per l'attuazione della presente legge.
      6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme dovute e le relative modalità di pagamento per le iscrizioni di cui agli articoli 9 e 13, e per le verifiche di professionalità previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.
      7. Gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge sono svolti utilizzando le risorse strumentali e umane degli uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate.